Il RISARCIMENTO DEL DANNO DA MORTE DEI PROSSIMI CONGIUNTI, DEL DANNO “DA AGONIA” E DEL DANNO “CATASTROFICO”

 

I DANNI C.D. “RIFLESSI”

Innanzitutto, i c.d. “danni riflessi” vengono definiti come quei danni patiti da persone, diverse dalla vittima dell’illecito, ma legate a questo da particolari rapporti familiari, affettivi o anche economici.

La particolarità di tali figure di danno si ravvisa nel non esaurirsi nella sfera patrimoniale del soggetto leso, bensì nel manifestarsi prevalentemente nella sfera intima e personale dello stesso. Tali fattispecie, pertanto, danno così luogo a notevoli problemi di definizione, classificazione e di applicabilità in concreto. Infatti, è in primo luogo è necessario valutare se ed in quali termini siano configurabili ipotesi risarcitorie relative al danno indiretto appartenenti alla categoria dei c.d. “danni riflessi” che non si esauriscano nell’ambito patrimoniale. Inoltre, è necessario predeterminare in che misura e con riguardo a quali figure sia possibile un cumulo tra pretese risarcitorie iure proprio e iure successionis.

Quest’ultima problematica assume aspetti particolarmente problematici con specifico riferimento a “nuove” figure di danno quali il danno da morte dei prossimi congiunti, il danno da agonia ed il danno catastrofico.

 

 

PREMESSA, ORIENTAMENTO TRADIZIONALE E RELATIVO SUPERAMENTO

Innanzitutto, è necessario ricordare che gli orientamenti tradizionali, sia giurisprudenziali che dottrinali, hanno sempre negato la risarcibilità iure proprio delle succitate figure di danno. Alla base di tale rigido orientamento, che si è protratto sino ad oltre gli anni ’90 del secolo scorso, vi è una concezione restrittiva del nesso di causalità. Infatti, si riteneva applicabile alla responsabilità civile il nesso di causalità previsto dagli art. 40 e 41 c.p., il quale avrebbe dovuto essere considerato del tutto recepito dall’art 1223 c.c.. Pertanto, alla luce di tale “ragionamento”, i c.d. “danni riflessi”, poiché ontologicamente indiretti rispetto al soggetto leso (che non coincide necessariamente con la vittima dell’illecito), avrebbero dovuto essere considerati non risarcibili in quanto non compresi nell’art. 1223 c.c., che come sappiamo limita il risarcimento solo ed esclusivamente a quei danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell’illecito.

Come detto, tale orientamento giurisprudenziale e dottrinale tradizionale  rigoroso è stato fermo per decenni, praticamente per tutto il secolo scorso.

Tuttavia, la succitata tesi è venuta meno nel momento in cui la c.d. “causalità civilistica” è divenuta oggetto di riflessione e di conseguente parziale emancipazione rispetto alla “causalità penale”.

Infatti, la “causalità civilistica” deve essere concepita alla luce della “causalità giuridica”, la quale, in forza degli assunti propri della causalità adeguata, mira ad individuare l’estensione specifica della responsabilità civile del danneggiante. Pertanto, alla luce del nuovo modo di concepire ed applicare la “causalità civilistica”, devono essere considerati risarcibili tutti quei pregiudizi che non sono conseguenze eccezionali, anomale o abnormi dell’illecito (Cass. Civ. Sent. 7997/2005).

Di conseguenza, vengono considerati risarcibili anche i danni riflessi, i quali, proprio alla luce del carattere plurioffensivo dell’illecito, dispiegano effetto in via immediata e diretta sulla sfera giuridica delle vittime secondarie.

 

 

IL DANNO DA MORTE DEL PROSSIMO CONGIUNTO

L'orientamento tradizionale

Ciò premesso, ora è necessario soffermare la nostra attenzione sul danno da morte del prossimo congiunto e sui relativi profili risarcitori.

Sul punto, negli ultimi anni si sono contrapposti orientamenti nettamente contrastanti, dove alla soluzione nettamente restrittiva e preclusiva della Cassazione tradizionale si opponevano le soluzioni sempre più aperte da parte dei giudici di merito.

Infatti, la Suprema Corte, per decenni, ha sempre escluso tale voce di danno dall’ambito del danno biologico, con conseguente esclusione della risarcibilità iure herediatis. Detto orientamento tradizionale e rigoroso si basava in sostanza su di una sentenza della Corte Costituzionale del 1994, la quale, a sua volta, si “reggeva” sul seguente ordine di argomentazioni:

-          la salute e la vita consistono in beni diversi, pertanto non si può applicare alla seconda la voce del danno biologico che è stata concepita solo ed esclusivamente per la prima;

-          il danno biologico, che è in sostanza una riduzione/diminuzione del bene salute, presuppone necessariamente il protrarsi della vita;

-          tale risarcimento ha ad oggetto una “perdita” continuata nel tempo e questa “perdita” deve essere provata nella sua rigorosa consistenza.

-          il risarcimento de quo, poiché avente carattere reintegrativo e riparatorio, viene riconosciuto solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo.

Pertanto solo sussistendo quest’ultimo requisito si poteva affermare l'esistenza del danno nella sfera giuridica della vittima, con conseguente possibilità di del trasferimento del relativo diritto al risarcimento nella sfera dei familiari.

 

L'orientamento innovativo

D’altro canto, l’orientamento sopra esposto, a partire dalla fine degli anni’90, è stato sovente disatteso dai Giudici di merito, essenzialmente per un duplice ordine di motivi. a) In primo luogo, veniva criticata la contrapposizione tra il bene salute ed il bene vita, in quanto la salute stessa è qualità indiscutibile della vita. b) In secondo luogo, il decesso, per quanto possa essere ravvicinato alla lesione, non può che essere considerato sia come causalità che dal punto di vista temporale, tre le conseguenze del fatto illecito.

Nonostante i Giudici di merito si basavano su di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., la Suprema Corte è rimasta a lungo ancorata al sopra esposto orientamento tradizionale. Infatti, sebbene la Cassazione abbia riconosciuto il risarcimento del danno biologico c.d. “terminale”, ha contestualmente imposto limitazioni operanti sia sulla sua 1) ammissibilità che sulla 2) liquidazione.

1)      La sofferenza patita dalla vittima nel periodo tra la lesione e la morte è risarcibile a titolo di danno biologico solo ed esclusivamente se la vittima stessa sopravviva un apprezzabile lasso di tempo. Infatti, deve trascorrere un rilevante lasso di tempo affinché si possano consolidare nella vittima stessa le conseguenze della lesione nella sfera patrimoniale e non, perdendo così l’attitudine  a vivere normalmente e riportando così un significativo danno psichico medicalmente accertabile. Il danno biologico, d’altro canto, non è risarcibile nel caso di decesso immediato, perché non sorge nel patrimonio del de cuius  alcun diritto al risarcimento del danno alla salute.

2)      Sulla liquidazione, il danno biologico“terminale”non può essere riferito alla aspettativa di vita biologica del danneggiato, bensì deve essere sia rapportato al grado di invalidità conseguente alla lesione sia sull’effettiva durata della vita.

 

 

Il DANNO C.D. “CATASTROFICO”

Nonostante questo orientamento giurisprudenziale sia ancora oggi maggioritario, negli ultimi anni è da sottolineare una maggiore apertura al risarcimento danni da morte del prossimo congiunto, sia pure nelle forme del danno “catastrofico” e “da agonia”.

Il danno “catastrofico” è una figura elaborata dalla giurisprudenza, la quale in più pronunce ha ammesso la risarcibilità del danno in caso di morte “immediata”, cioè quando sia intercorso un brevissimo periodo tra il sopraggiungere della lesione e il decesso. In tale eventualità, come detto sopra, la brevità del periodo di sopravvivenza dovrebbe escludere l’ammissibilità, per il risarcimento del danno biologico, della diminuzione della qualità della vita della vittima stessa. La predetta brevità della sopravvivenza, tuttavia, non impedisce l'ipotesi che la vittima abbia potuto percepire la gravità delle lesioni, e quindi patire l’inevitabile conseguente sofferenza sotto il profilo del danno morale. Pertanto, tale figura, ai fini della risarcibilità, viene ascritta al danno morale soggettivo, con la conseguenza che, una volta sopraggiunto il decesso, tale voce di danno deve ritenersi già entrata a fare parte del patrimonio della vittima e pertanto risarcibile iure hereditatis (Cass. Civ. Sent. 11601/2005).

 

 

IL DANNO C.D. “DA AGONIA”

Il danno “da agonia” può essere definito come il pregiudizio derivante dal protrarsi della consapevolezza di una lunga, lenta, ingiustificata agonia.

Tale danno si differenza da quello biologico in quanto riguarda un ambito molto più ampio rispetto alla salute psichica medicalmente accertabile e comprende pure tutte le conseguenze che derivano dalla consapevolezza di una sicura morte. Il danno de quo, poi, si distingue da quello morale, poiché non è soltanto riconducibile alla sofferenza legata in via diretta ed immediata al pregiudizio patito, ma riguarda un arco temporale certamente più ampio. Infine, il danno “da agonia” si distingue da quello esistenziale perché non si traduce necessariamente ed esclusivamente nella perdita di situazioni di vantaggio, con conseguente peggioramento della qualità della vita.

 

 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 15760 del 2006 SUL DANNO DA MORTE (o TANATOLOGICO)

Infine, a questo ambito privo sino ad ora di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, è necessario aggiungere la Sentenza della Corte di Cassazione n. 15760 del 2006, la quale ha cercato di uniformare gli orientamenti e le opinioni sopra espresse.

In detta pronuncia, la Suprema Corte ha individuato tre voci di danno che, nel caso di decesso della vittima, sono risarcibili ai suoi eredi. Tali figure sono il danno morale patito dal defunto, il danno biologico terminale (derivante solo ed esclusivamente da morte non immediata della vittima) ed il danno da morte (da intendersi come perdita dell’integrità e delle speranze di vita biologica, perdita che consegue alla lesione del bene inviolabile della vita).

Quest’ultimo integra il danno detto anche “tanatologico”, la cui autonomia e rilevanza si basa sul notissimo principio costituzionale della inviolabilità del bene della vita.

In forza di tale sentenza, la Cassazione mostra finalmente di accogliere il principio per cui il diritto al risarcimento del danno entra nel patrimonio della vittima prima della morte della stessa.

Tuttavia, nella sentenza in esame, la stessa Suprema Corte prende atto delle difficoltà di dimostrazione, quantificazione e liquidazione di tale figura di danno. Pertanto, auspicando un organico intervento normativo, stabilisce alcuni semplici criteri di applicazione.

Innanzitutto, la Corte auspica che la valutazione equitativa del danno de quo sia posta in essere tenendo conto della gravità e dell’intensità degli effetti cagionati dal danno ingiusto. In secondo luogo, si considera come criterio orientativo di liquidazione un sistema dove il “quantum” sia proporzionato alla età, alle condizioni soggettive ed all’aspettativa di vita della vittima. Infine, viene esclusa una applicazione automatica delle tabelle perché il danno da morte riguarda la integrità morale del danneggiato e quindi un bene immateriale la cui lesione non può essere quantificata se non in via equitativa.

 

 

 

 

Avv. Luigi Modaffari